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Il regio decreto-legge 10/2011, del 26 agosto, recante misure urgenti per la promozione dell'occupazione giovanile, la promozione della stabilità occupazionale e il mantenimento del programma di riqualificazione professionale per le persone che esauriscono l'indennità di disoccupazione, ha modificato vari aspetti della legislazione del lavoro . Tra queste modifiche, quelle che interessano i cosiddetti contratti di formazione disciplinati dall'articolo 11.2 della Legge sullo Statuto dei Lavoratori, testo unico approvato con Regio Decreto Legislativo 1/1995, del 24 marzo, che ora, in virtù di tali modifiche, sono rinominati contratto di formazione e apprendistato, e si configurano come uno strumento volto a favorire l'inserimento lavorativo e la formazione dei giovani in regime di alternanza tra lavoro retribuito in azienda e attività formativa ricevuta nell'ambito del sistema di formazione professionale per l'occupazione o il sistema educativo.
A sua volta, il regio decreto-legge 3/2012, del 10 febbraio, recante misure urgenti per la riforma del mercato del lavoro, ha modificato la disciplina del contratto di formazione e apprendimento per promuovere l'occupazione giovanile, rimuovendo alcune limitazioni alla sua applicazione nelle imprese che hanno stato ritenuto non idoneo.
Concorre a tali obiettivi anche il presente regio decreto, che sostituisce le precedenti disposizioni normative in materia di contratti di formazione, recependo le modifiche derivate dalle citate riforme legislative in relazione a quegli aspetti relativi al contratto di formazione e apprendimento che richiedono uno sviluppo normativo. In tal senso, il presente regio decreto è emanato avvalendosi dell'autorizzazione prevista dalla quinta disposizione finale dello Statuto dei lavoratori e dalla quindicesima disposizione finale del regio decreto-legge 3/2012, del 10 febbraio.
Allo stesso modo, questo regio decreto intende stabilire le basi per la progressiva attuazione della formazione professionale duale in Spagna, intesa come l'insieme di azioni e iniziative formative il cui obiettivo è la qualificazione professionale dei lavoratori, combinando i processi di insegnamento e apprendimento in azienda e in il centro di formazione. È opportuno avanzare con decisione in una formazione professionale duale basata su una maggiore collaborazione e partecipazione delle aziende ai sistemi di formazione professionale, promuovendo una partecipazione più attiva dell'azienda al processo formativo degli studenti e, quindi, consentendo loro di conoscere in modo la formazione ricevuta dai giovani è più vicina, sempre più adeguata alle esigenze dei settori produttivi e alle esigenze specifiche delle imprese. Con la formazione duale si intende che azienda e centro di formazione professionale rafforzino i loro legami, uniscano le forze e favoriscano un maggiore inserimento degli studenti nel mondo del lavoro durante il periodo di formazione.
In questo senso, gli articoli 6 e 11.3 della Legge Organica 5/2002, del 19 giugno, sulle Qualifiche e la Formazione Professionale, specificano che la collaborazione delle imprese allo sviluppo del Sistema Nazionale delle Qualifiche e della Formazione Professionale sarà Si svilupperà, tra altri ambiti, attraverso la sua partecipazione alla formazione degli studenti sul posto di lavoro, promuovendo tirocini professionali per gli studenti in aziende e altri enti, e richiedono l'istituzione di meccanismi adeguati affinché la formazione che riceve finanziamenti pubblici possa essere offerta da centri o direttamente da parte delle imprese, mediante concertazioni, convenzioni, sovvenzioni o altre procedure. E l'articolo 42.2. della Legge organica 2/2006, del 3 maggio, sull'istruzione, prevede che il curriculum di formazione professionale includa una fase di tirocinio pratico sul posto di lavoro. La disciplina del presente decreto in relazione alla formazione duale è pertanto emanata in conformità con le disposizioni della terza disposizione finale della legge organica 5/2002 e della sesta disposizione finale della legge organica 2/2006, in relazione al suo articolo 39.6.
Nel processo di elaborazione del presente regio decreto sono state consultate le più rappresentative organizzazioni imprenditoriali e sindacali, hanno emanato relazioni il Consiglio Generale della Formazione Professionale, il Consiglio Generale del Sistema Nazionale del Lavoro, il Consiglio della Scuola Statale e ne sono state informate le Conferenza di settore sull'occupazione e gli affari del lavoro e la Conferenza di settore sull'istruzione.
In virtù, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'Istruzione, della cultura e dello sport,... il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 2012.
IO HO:
TITOLO I
Disposizione generale
Articolo 1. Oggetto.
1. Oggetto del presente regio decreto è lo sviluppo normativo del contratto di formazione e apprendimento, disciplinato dall'articolo 11, comma 2, della legge sullo statuto dei lavoratori, testo unico approvato con regio decreto legislativo 1/1995, del 24 marzo.
2. Parimenti, è oggetto del presente regio decreto la regolamentazione di taluni aspetti della formazione professionale duale, che coniuga i processi di insegnamento e di apprendimento in azienda e nel centro di formazione.
Articolo 2. Definizione di formazione professionale duale.
1. Ai fini del presente regio decreto, per formazione professionale duale si intende l'insieme delle azioni e delle iniziative di formazione, lavoro misto e formazione, aventi per oggetto la qualificazione professionale dei lavoratori in regime di alternanza di attività lavorativa retribuita. azienda con l'attività formativa ricevuta nell'ambito del sistema di formazione professionale per l'occupazione o del sistema educativo.
2. Nell'ambito della formazione professionale duale è compresa l'attività formativa inerente ai contratti di formazione e di apprendistato.
3. Parimenti, sono considerati formazione professionale duale i progetti sviluppati nell'ambito del sistema educativo e disciplinati dal Capo II del Titolo II.
TITOLO II
Contratto per la formazione e l'apprendimento
Capitolo I
Aspetti lavorativi applicabili al contratto di formazione e apprendimento
Articolo 3. Requisiti soggettivi.
Il contratto di formazione e apprendistato può essere stipulato con lavoratori che, in possesso dei requisiti di età stabiliti dall'articolo 11, comma 2, lettera a), dello Statuto dei Lavoratori, siano privi della qualifica professionale riconosciuta dal sistema di formazione professionale per l'occupazione o dal sistema educativo necessario per stipulare un contratto di tirocinio.
Articolo 4. Formalizzazione dei contratti.
1. I contratti di formazione e di apprendistato e gli allegati relativi alle convenzioni per l'attività formativa di cui all'articolo 23 del presente regio decreto devono essere formalizzati per iscritto utilizzando i modelli ufficiali predisposti dal Servizio pubblico statale per l'impiego.
2. Il datore di lavoro deve comunicare i contratti ei relativi allegati al corrispondente Servizio pubblico per l'impiego entro dieci giorni dalla sottoscrizione degli stessi.
Articolo 5. Giorno.
1. Non possono essere stipulati contratti di formazione e apprendistato a tempo parziale, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, dello Statuto dei lavoratori.
2. L'orario di lavoro effettivo, che deve essere compatibile con il tempo dedicato alle attività di formazione, non può superare il 75 per cento nel primo anno, ovvero l'85 per cento nel secondo e terzo anno della giornata lavorativa massima prevista dal contratto collettivo. o, in mancanza, al giorno massimo lavorativo legale.
Articolo 6. Stipendio.
La retribuzione dei lavoratori assunti per formazione e apprendimento, fissata secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera g), dello Statuto dei lavoratori, non può essere, in ogni caso, inferiore al salario minimo interprofessionale in proporzione al orario di lavoro effettivo.
Articolo 7. Periodo di prova.
1. Per quanto riguarda il periodo di prova nei contratti di formazione e di apprendistato, si applicano le disposizioni generali di cui all'articolo 14 dello Statuto dei lavoratori.
2. Se al termine del contratto il lavoratore rimane in azienda, non può essere disposto un nuovo periodo di prova, essendo computata la durata del contratto ai fini dell'anzianità aziendale.
Articolo 8. Durata e proroga dei contratti.
La durata minima del contratto sarà di un anno e quella massima di tre. Tuttavia, mediante contratto collettivo, possono essere stabilite durate diverse del contratto, a seconda delle esigenze organizzative o produttive delle imprese, senza che la durata minima sia inferiore a sei mesi né quella massima superiore a tre anni. L'azienda informerà la rappresentanza legale dei lavoratori delle proroghe sottoscritte.
Nel caso in cui il contratto fosse stato stipulato per una durata inferiore a quella massima legale o convenzionalmente stabilita, esso potrà essere prorogato di comune accordo tra le parti fino a due volte, senza che la durata di ciascuna proroga sia inferiore a sei mesi e senza che La durata complessiva del contratto può superare detta durata massima.
Articolo 9. Proroga dei contratti che hanno esaurito la loro durata massima.
I contratti di formazione e di apprendistato si considerano tacitamente prorogati come contratti ordinari a tempo indeterminato, salvo prova contraria che dimostri la temporaneità della prestazione, se il lavoratore continua a prestare servizi oltre la durata massima del contratto e non c'è stato reclamo espresso mediato.
Articolo 10. Risoluzione del contratto.
I contratti di tirocinio e di apprendistato si risolvono allo scadere del tempo pattuito previa contestazione di una delle parti. La parte che effettua il reclamo deve comunicare all'altra la risoluzione del contratto almeno quindici giorni prima della sua risoluzione.
Il mancato rispetto da parte dell'azienda del termine indicato al comma precedente darà luogo ad un indennizzo al lavoratore pari alla retribuzione corrispondente ai giorni in cui tale termine è stato violato.
Articolo 11. Presunzioni.
1. I contratti di tirocinio e di apprendistato si presumono a tempo indeterminato quando non siano osservati i requisiti per la formalizzazione scritta, salvo prova contraria che ne dimostri la temporaneità.
2. Gli assunti per formazione e apprendimento non iscritti alla Previdenza Sociale acquisiscono la qualifica di lavoratori a tempo indeterminato, trascorso un periodo pari a quello che avrebbero potuto legalmente stabilire per il periodo di prova, salva diversa la natura stessa del le attività oi servizi appaltati deduce chiaramente la durata temporanea degli stessi.
3. I contratti di tirocinio e di apprendistato stipulati in violazione di legge sono presunti a tempo indeterminato.
Articolo 12. Contratti di formazione e apprendimento precedenti.
L'impresa può richiedere per iscritto, prima della stipula dei contratti disciplinati dal presente regio decreto, una certificazione del Servizio pubblico per l'impiego competente attestante il tempo in cui il lavoratore è stato assunto per attività di formazione e apprendimento precedenti al contratto che si intende svolgere e l'attività lavorativa o professionale oggetto della qualifica professionale associata al contratto. Il Servizio pubblico per l'impiego competente rilascerà la relativa certificazione entro dieci giorni. Nel caso in cui la predetta certificazione non sia stata rilasciata entro detto periodo, l'impresa sarà esonerata dalla responsabilità per la conclusione del contratto in violazione dei requisiti di durata massima del contratto per la stessa attività lavorativa e professione, come stabilito dall'art. Articolo Articolo 11.2.b), dello Statuto dei Lavoratori.
Capitolo II
Regole di previdenza sociale
Articolo 13. Portata della protezione sociale.
In conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera h) dello Statuto dei Lavoratori, l'azione di tutela della Previdenza Sociale del lavoratore assunto per tirocinio comprenderà ogni sopravvenienza, situazione tutelabile e beneficio, compresa la disoccupazione. Allo stesso modo, avrai diritto alla copertura della Cassa integrazione guadagni.
Articolo 14. Contributo previdenziale e altri concetti di raccolta congiunta.
1. In applicazione di quanto previsto dal comma 2 della quinta disposizione aggiuntiva del regio decreto-legge 26 agosto 10/2011, si effettua il contributo alla previdenza sociale, alla cassa integrazione guadagni e alla formazione professionale nei contratti di formazione e nell'apprendistato secondo le modalità e l'importo determinato dalla Legge di bilancio generale dello Stato. Il contributo per il contingenza di disoccupazione sarà erogato secondo quanto previsto dalla quarantanovesima disposizione aggiuntiva del Testo Unico della Legge Generale sulla Previdenza Sociale, approvato con Regio Decreto Legislativo 1/1994, del 20 giugno.
2. La retribuzione che, nel caso previsto dall'articolo 35, comma 3 dello Statuto dei lavoratori, i lavoratori assunti per formazione e apprendimento percepiscono per lavoro straordinario sarà soggetta al corrispondente contributo aggiuntivo.
Articolo 15. Beneficio economico per invalidità temporanea.
1. I lavoratori assunti per formazione e apprendimento che sono inseriti nel Regime Generale e nel Regime Speciale Carboniero e coloro che, essendo lavoratori per conto terzi, sono inseriti nel Regime Speciale di Previdenza Sociale dei Lavoratori Marittimi.
Il beneficio economico per inabilità temporanea sarà concesso nella stessa misura, nei termini e nelle condizioni previste dalla Regime Generale, con le particolarità indicate nella sezione successiva.
2. L'assegno temporaneo di invalidità in caso di malattia comune o infortunio non lavorativo viene corrisposto mentre il beneficiario si trova in tale situazione. Se dopo trenta giorni dal termine del contratto persiste la situazione di invalidità e, quindi, la percezione del corrispondente beneficio economico, il beneficiario sarà sottoposto a visita medica per pronunciarsi sulla persistenza della causa invalidante. Se, in conseguenza di tale riconoscimento, tale soggetto continuerà a percepire la prestazione per inabilità temporanea, decorsi tre mesi dalla cessazione del contratto, verrà effettuata una nuova visita medica al fine di pronunciarsi sull'ammissibilità della prosecuzione del processo di invalidità temporanea.
Parimenti, la relativa visita medica sarà effettuata nel caso in cui, una volta dimesso il lavoratore in via di inabilità temporanea, si verifichi una ricaduta. Tali visite mediche saranno effettuate da medici addetti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
3. L'assenza ingiustificata ad alcuna delle chiamate per le visite mediche e gli esami di cui al comma precedente comporta la cessazione automatica del beneficio economico per inabilità temporanea.
Articolo 16. Determinazione della base regolamentare dei benefici economici.
Ai fini della determinazione della base regolamentare delle prestazioni economiche previdenziali sarà assunto come base contributiva il 75% della corrispondente base contributiva minima.
Per determinare la base regolamentare e l'importo dell'indennità di disoccupazione si applicheranno le disposizioni dell'articolo 211 della legge generale sulla previdenza sociale.
TÍTULO II
Doppia formazione professionale
CAPÍTULO I
Aspetti formativi del contratto di formazione e apprendimento
Articolo 17. Attività formativa del contratto di formazione e apprendimento.
1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del presente regio decreto, l'attività formativa inerente al contratto di formazione e apprendimento, il cui obiettivo è la qualificazione professionale dei lavoratori in regime di alternanza con attività lavorativa subordinata in azienda, sarà quello necessario per ottenere un diploma di formazione professionale medio o superiore o un certificato di professionalità o, se del caso, certificazione accademica o accreditamento parziale cumulativo.
2. L'azienda sarà tenuta a fornire al lavoratore un lavoro effettivo correlato al profilo professionale del titolo di formazione professionale o dell'attestato professionale e a garantire le condizioni che gli consentano di frequentare i programmi di formazione determinati nella convenzione per l'attività di formazione Allegato al contratto. Dal canto suo, il lavoratore assunto per la formazione e l'apprendimento sarà tenuto a prestare un lavoro effettivo ea partecipare efficacemente alla relativa attività formativa. La mancata puntualità o partecipazione del lavoratore alle attività formative sarà qualificata come assenza dal lavoro ai fini di legge.
3. Prima di formalizzare il contratto di lavoro, l'impresa deve verificare che, per l'effettivo lavoro che deve essere svolto dal lavoratore, vi sia un'attività formativa ad esso correlata che corrisponda ad un titolo di formazione professionale medio o superiore o con attestato di professionalità e che costituiranno l'attività formativa inerente al contratto
In ogni caso, le imprese raccoglieranno dai Servizi pubblici per l'impiego le azioni di informazione e orientamento previste dall'articolo 24 al fine di conoscere l'offerta dei centri di formazione disponibili per erogare la formazione inerente al contratto.
4. I lavoratori che sottoscrivono un contratto di formazione e apprendimento devono ricevere una formazione professionale dal sistema di istruzione o per l'occupazione, associata alle unità di competenza, dal Catalogo nazionale delle qualifiche professionali, relativa all'attività lavorativa svolta nella posizione di lavoro da essi svolta. occupare.
I lavoratori subordinati saranno esonerati in tutto o in parte dal completamento del modulo di formazione pratica degli attestati professionali o del modulo di formazione professionale nei luoghi di lavoro dei titoli di formazione professionale, che si intende svolto in alternanza
Per l'esonero totale del modulo di formazione professionale nei luoghi di lavoro dai titoli di formazione professionale, la durata del contratto iniziale e delle sue proroghe deve essere di almeno un anno
In ogni caso, l'attività lavorativa deve essere correlata ai contenuti formativi del modulo di formazione pratica del corrispondente certificato professionale o del modulo di formazione nei luoghi di lavoro del titolo corrispondente
Le attività formative possono comprendere formazioni non previste dal Catalogo Nazionale delle Qualifiche Professionali per rispondere alle esigenze sia dei lavoratori che delle imprese. Tale formazione deve essere autorizzata dal Servizio Pubblico per l'Impiego competente.
Articolo 18. Modalità di consegna.
1. Al fine di agevolarne l'adeguamento al regime di alternanza con l'attività lavorativa in azienda, le attività formative inerenti ai contratti di formazione e apprendimento possono essere offerte e impartite in modalità in presenza, a distanza, in teleformazione o mista ., secondo quanto previsto dalle norme che regolano la formazione professionale nel sistema di istruzione o certificati professionali. Parimenti, dette attività formative potranno essere concentrate, nei termini espressamente pattuiti dai contraenti, in determinati periodi di tempo rispetto all'attività lavorativa durante la vigenza del contratto.
2. I percorsi formativi possono essere organizzati con una distribuzione oraria flessibile che comunque deve garantire allo studente la possibilità di seguire i moduli professionali del ciclo formativo.
Articolo 19. Rete dei centri di formazione professionale.
1. La formazione inerente al contratto di formazione e apprendimento deve essere fornita direttamente da un centro di formazione professionale di quelli di cui alla quinta disposizione aggiuntiva della legge organica 5/2002, del 19 giugno, sulle qualifiche e sulla formazione professionale, modificata dall'Organic Legge 4/2011, dell'11 marzo.
2. Nel caso dei centri del sistema educativo, sarà l'Amministrazione Scolastica corrispondente a comunicare al Servizio pubblico per l'impiego competente i centri disponibili a svolgere le attività formative dei contratti di formazione e apprendimento.
3. I Servizi pubblici per l'impiego registreranno i centri accreditati per poter erogare la formazione inerente al contratto di formazione e di apprendistato, ovvero registreranno tale condizione quando già inclusi, negli atti di cui all'articolo
9.2 del regio decreto 395/2007, del 23 marzo, che disciplina il sottosistema di formazione professionale per l'occupazione.
4. La formazione inerente al contratto di formazione e apprendimento può essere erogata anche presso l'azienda stessa quando questa disponga di strutture adeguate e di personale dotato di adeguata formazione tecnico-didattica ai fini dell'accreditamento di competenza o della qualifica professionale, ferma restando la necessità, se del caso, svolgere periodi di formazione complementare nei centri della suddetta rete. In ogni caso, l'azienda deve essere autorizzata ad offrire formazione professionale e/o accreditata come centro per erogare formazione finalizzata all'ottenimento di certificati professionali.
Articolo 20. Modalità di svolgimento della formazione professionale duale inerente al contratto di formazione e apprendimento.
1. La formazione professionale duale inerente al contratto di formazione e apprendimento sarà svolta mediante una delle seguenti modalità:
a) Formazione esclusiva in un centro di formazione, che consiste nel rendere compatibili e alternare la formazione acquisita nel centro di formazione e l'attività lavorativa svolta in azienda.
b) Formazione con la partecipazione della società, costituita da società che forniscono ai centri di formazione spazi, strutture o esperti per impartire in tutto o in parte determinati moduli professionali o moduli di formazione.
c) Formazione in un'azienda autorizzata o accreditata, che consiste nell'insegnamento di determinati moduli professionali o moduli di formazione in azienda, oltre a quelli insegnati nel centro di formazione.
d) Formazione condivisa tra il centro di formazione e l'azienda, che consiste nel compartecipare in proporzioni diverse ai processi di insegnamento e apprendimento in azienda durante l'attività lavorativa e nel centro di formazione durante l'attività formativa. L'azienda deve avere l'autorizzazione dell'Amministrazione scolastica e l'accreditamento della corrispondente Amministrazione del lavoro per fornire questo tipo di formazione durante la durata del contratto e sarà collegata a un centro pubblico dell'amministrazione educativa o del lavoro.
e) Formazione esclusiva in azienda, che consiste nel fatto che la formazione è interamente svolta in azienda secondo quanto previsto dall'articolo 19.4.
2. Le aziende autorizzate a conferire titoli di formazione professionale saranno sottoposte alla vigilanza dell'ispettorato dell'istruzione.
3. Nel caso in cui la formazione in azienda, prevista alle lettere c), d) ed e) del precedente comma, sia finalizzata al conseguimento di un titolo di formazione professionale, la valutazione degli allievi sarà a carico dei docenti dei moduli professionali del centro pubblico di appartenenza, tenendo conto dei contributi dei formatori aziendali e delle attività in essa svolte. Nel caso in cui la formazione sia finalizzata all'ottenimento di un certificato professionale, la valutazione sarà effettuata in conformità con le disposizioni del regio decreto 34/2008, del 18 gennaio, che regola i certificati professionali.
Articolo 21. Durata dell'attività formativa.
1. La durata dell'attività formativa sarà, almeno, quella necessaria al conseguimento del diploma di formazione professionale, dell'attestato professionale o della certificazione accademica cumulativa o dell'accreditamento parziale, e sarà specificata nella convenzione per l'attività formativa allegata al contratto . In ogni caso, la durata della formazione associata che è stabilita per ciascuno dei moduli professionali che costituiscono gli insegnamenti dei titoli nella norma che sviluppa il curriculum corrispondente o la durata dei moduli di formazione dei certificati professionali che è determinata in i corrispondenti regi decreti con i quali sono istituiti.
2. Il tirocinio si svolgerà durante la durata del contratto di formazione e apprendimento.
Articolo 22. Tutorial legati al contratto.
1. Il titolare dell'azienda deve sovrintendere allo svolgimento dell'attività lavorativa, o assumendo personalmente tale funzione, quando svolge la propria attività professionale nell'azienda, ovvero designando, tra il proprio personale, una persona che eserciti la tutela; a condizione che, in entrambi i casi, disponga di adeguate qualifiche o esperienza professionale.
2. Il soggetto che esercita il tutorato in azienda sarà responsabile del monitoraggio della convenzione per l'attività formativa allegata al contratto, del coordinamento dell'attività lavorativa con l'attività formativa e della comunicazione con il centro di formazione; Inoltre, al termine dell'attività lavorativa del lavoratore, deve redigere un verbale sullo svolgimento dell'incarico.
3. Il centro di formazione designa una persona, docente o formatore, quale tutor responsabile della programmazione e del monitoraggio della formazione, nonché del coordinamento della valutazione con i docenti e/o tutor coinvolti. Allo stesso modo, questa persona sarà l'interlocutore con l'azienda per lo sviluppo dell'attività formativa e lavorativa stabilita nel contratto.
Articolo 23. Convenzione per l'attività formativa nel contratto di formazione e apprendimento.
1. Le imprese che stipulano contratti di formazione e di apprendistato devono sottoscrivere con il centro o l'ente di formazione designato dall'Amministrazione scolastica o del lavoro che eroga la formazione e con il lavoratore una convenzione, che sarà allegata al contratto di lavoro, nella quale, a almeno, i seguenti punti saranno registrati e concordati:
a) Identificazione della persona che rappresenta il centro di formazione, della persona che rappresenta l'azienda e del lavoratore che firma l'accordo.
b) Individuazione delle persone che esercitano il tutoraggio dell'azienda e del centro di formazione.
c) Espressione circostanziata del titolo di formazione professionale, o attestato professionale o attestato accademico o accredito cumulativo parziale oggetto del contratto ed espressione circostanziata della formazione complementare connessa alle esigenze dell'azienda o del lavoratore, ove prevista.
d) Indicazione della modalità di formazione: in presenza, a distanza, teleformazione o mista.
e) Indicazione della corrispondente modalità di svolgimento della formazione professionale inerente al contratto di formazione e apprendimento.
f) Contenuto del programma di formazione, con espressione delle attività svolte in azienda e nel centro di formazione, personale docente e forma e criteri di valutazione.
g) Calendario, giorno lavorativo, programmazione e orario in cui il lavoratore svolgerà la sua attività lavorativa in azienda e la sua attività formativa.
h) Criteri di conciliazione delle ferie spettanti al lavoratore in azienda e dei periodi di non didattica nel centro di formazione.
2. L'azienda informa la legale rappresentanza dei lavoratori degli accordi stipulati, indicando almeno le persone assunte per formazione e apprendimento, la posizione lavorativa da svolgere ed il contenuto dell'attività formativa.
Articolo 24. Informazioni e orientamento.
1. Spetta ai Servizi pubblici per l'impiego, in collaborazione con le amministrazioni scolastiche, nei rispettivi ambiti di competenza, informare e orientare le imprese e i lavoratori sulle possibilità del presente contratto e sulle possibilità formative, nonché orientarli ad agevolare un un adeguato adeguamento tra le caratteristiche del lavoro offerto dall'azienda ei centri di formazione disponibili per erogare la formazione inerente al contratto, fornendo informazioni che aiutino a mettere in relazione detta posizione lavorativa e il luogo di formazione ad esso collegato.
2. A tali fini, i Servizi pubblici per l'impiego stabiliscono le modalità specifiche per garantire tali servizi di informazione e orientamento, coordinano le informazioni relative alle imprese che chiedono di stipulare contratti di formazione e apprendistato e ai centri di formazione riconosciuti per fornire le formazione legata a questi contratti. La fornitura di questi servizi può essere effettuata direttamente, in un luogo fisico, attraverso una pagina web o qualsiasi altro mezzo che ne garantisca la diffusione.
Articolo 25. Accreditamento del titolo
1. Il titolo o la competenza professionale acquisita con il contratto di formazione e apprendimento sarà oggetto di accreditamento nei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, lettera e) dello Statuto dei Lavoratori.
2. Quando l'attività formativa inerente al contratto comprende una formazione complementare fornita dall'azienda, questa può essere eventualmente riconosciuta secondo la procedura stabilita dal regio decreto 17 luglio 1224/2009, per il riconoscimento delle competenze professionali. acquisito attraverso l'esperienza lavorativa.
3. I titoli o le competenze professionali acquisite attraverso il contratto di formazione e apprendistato saranno inseriti nel Sistema Informativo dei Servizi Pubblici per l'Impiego.
Articolo 26. Finanziamento e gestione.
1. Le imprese possono finanziare l'onere della formazione inerente al contratto mediante bonus in contributi aziendali alla previdenza sociale, a carico della voce prevista nel bilancio del Servizio pubblico per l'impiego dello Stato per il finanziamento del bonus in contributi ai dipendenti. assunzione mediante contratti di lavoro.
Con Decreto Ministeriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale saranno stabiliti gli importi massimi che potranno essere oggetto di bonus e le modalità e i requisiti che dovranno essere rispettati dai centri di formazione e dalle aziende che applicano i predetti bonus.
2. Il Servizio pubblico per l'impiego dello Stato può concedere contributi alle Comunità autonome e, ove opportuno, al Ministero dell'istruzione, della cultura e dello sport, per finanziare i costi aggiuntivi che l'erogazione dell'attività formativa può comportare per dette Amministrazioni nei contratti di la formazione e l'apprendimento, rispetto al costo effettivo delle attività formative erogate a titolo gratuito. Tali agevolazioni saranno concesse mediante concessione diretta tenuto conto della loro unicità di interesse pubblico, economico e sociale dei contratti di formazione e apprendimento secondo quanto previsto dagli articoli 22.2 c) e 28 della Legge 38/2003, del 17 novembre, Sovvenzioni generali e l'articolo 67 del suo regolamento, approvato con regio decreto 887/2006, del 21 luglio.
A tal fine, saranno sottoscritte convenzioni tra le amministrazioni scolastiche e del lavoro competenti che includeranno nei contratti di formazione e apprendimento gli aspetti relativi alla gestione e al finanziamento degli oneri aggiuntivi che per dette amministrazioni derivano dall'erogazione dell'attività formativa.
3. In ogni caso, il regime di finanziamento, mediante sconti sui contributi previdenziali, prevedeva la formazione della domanda di cui all'articolo 12 del regio decreto 23 marzo 395/2007.
CAPITOLO II
Formazione professionale duale del sistema educativo.
Articolo 27. Oggetto e finalità.
1. Lo scopo del presente Capo è stabilire il quadro per lo sviluppo di progetti di formazione professionale duale nel sistema educativo, con la compartecipazione di centri educativi e aziende.
I progetti saranno indirizzati fondamentalmente a cicli formativi di formazione professionale che tradizionalmente si sono avvicinati a questo tipo di formazione con aziende del settore: ricettivo e turistico e altri; quelli insegnati in centri educativi che hanno aziende idonee nel loro ambiente per svolgere questa formazione; o quelli che richiedono strutture o attrezzature speciali per le loro caratteristiche di sicurezza (medicina nucleare, alta tensione, tra gli altri), per i requisiti di alta tecnologia o per il loro alto costo economico.
Al fine di realizzare una formazione più adeguata alle esigenze di qualificazione di livello intermedio del mercato del lavoro, saranno promossi progetti finalizzati a cicli formativi di livello intermedio.
2. Gli scopi di questi progetti sono:
a) Attirare più studenti verso la formazione professionale, aumentando così il numero di persone che possono ottenere un titolo di istruzione secondaria post-obbligatoria.
b) Raggiungere una maggiore motivazione negli studenti riducendo l'abbandono scolastico.
c) Facilitare l'inserimento lavorativo grazie a un maggior contatto con le imprese.
d) Aumentare il legame e la corresponsabilità del tessuto imprenditoriale.
e) Rafforzare il rapporto degli insegnanti di formazione professionale con le aziende del settore.
f) Ottenere dati qualitativi e quantitativi che consentano di prendere decisioni in relazione alla gestione e all'offerta di formazione professionale.
Articolo 28. Centri partecipanti.
1. Possono partecipare a tali progetti i centri educativi sostenuti con fondi pubblici nei quali vengono erogati corsi di formazione professionale e che stabiliscono accordi di collaborazione con imprese del corrispondente settore, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale.
2. I progetti saranno realizzati in centri educativi che dispongano di ambienti produttivi che soddisfino i requisiti ideali per la loro applicazione e che dipenderanno da:
- Le caratteristiche dell'attività professionale a cui risponde il ciclo formativo.
- Le caratteristiche delle aziende intorno al centro educativo.
- Le caratteristiche della formazione coinvolta in ciascun ciclo formativo.
Articolo 29. Programma di formazione.
1. Il piano formativo inserito nella convenzione con l'impresa specifica la programmazione delle attività formative da svolgere:
- nel centro educativo tenuto dal personale docente del centro,
- Presso il centro educativo tenuto congiuntamente dagli esperti dell'azienda e dai docenti del centro.
- in azienda dato congiuntamente dagli esperti dell'azienda e dal personale docente del centro.
- in azienda dato dai suoi esperti.
2. Verrà stabilito un minimo del 33% di formazione con la partecipazione dell'azienda, a seconda delle caratteristiche di ciascun modulo professionale e dell'azienda partecipante.
3. La durata del ciclo di formazione può essere prorogata fino a tre anni.
4. Lo studente deve preventivamente seguire la formazione necessaria per garantire lo sviluppo della formazione in azienda in modo sicuro ed efficace.
5. La giornata formativa deve garantire l'acquisizione dei risultati di apprendimento del corrispondente ciclo formativo
6. L'attività formativa in azienda e nel centro educativo sarà coordinata attraverso incontri mensili di controllo che comprenderanno una relazione per studente.
7. Il docente corrispondente a ciascun modulo professionale sarà responsabile del programma di formazione, della valutazione degli studenti e del coordinamento con i responsabili della formazione con l'azienda.
8. Saranno stabilite le misure necessarie per garantire agli studenti il conseguimento della laurea nel caso in cui non abbiano superato nessuno dei moduli professionali, tra cui l'estensione della durata del progetto, il trasferimento di sede o il completamento in un centro educativo .
Articolo 30. Convenzioni con imprese.
Il progetto, che dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione didattica corrispondente, sarà formalizzato attraverso una convenzione con l'azienda che comprenderà, almeno, i seguenti aspetti:
- piano di allenamento
- numero di studenti
- regime di borse di studio
- Giorno e orari in sede e in azienda.
- condizioni che aziende e studenti devono soddisfare
- Assicurazione necessaria per studenti e insegnanti per coprire la formazione
Articolo 31. Diritti e doveri.
Gli studenti maggiorenni oi tutori legali, se del caso, avranno diritto a un'adeguata informazione e orientamento sui progetti a cui partecipano
Gli studenti ei tutori legali, se del caso, devono impegnarsi a rispettare le condizioni del progetto e dell'azienda partecipante stabilite nell'accordo
Lo studente avrà l'obbligo di rispettare il calendario, il giorno e l'orario stabilito nel programma.
Articolo 32. Borse di studio.
Agli studenti possono essere concesse borse di studio da parte di aziende e/o amministrazioni scolastiche.
Articolo 33. Monitoraggio e valutazione.
1. Le amministrazioni scolastiche saranno responsabili del monitoraggio e della valutazione di tali progetti
2. Al fine di monitorare e valutare l'insieme dei progetti, la Direzione Generale per la Formazione Professionale del Ministero dell'Istruzione, della Cultura e dello Sport, in collaborazione con le Comunità Autonome, stabilirà i meccanismi di raccolta ed elaborazione delle informazioni ottenute dopo lo sviluppo e l'attuazione dei progetti, nonché i meccanismi per la loro diffusione.
3. Gli strumenti di valutazione di ciascun progetto devono raccogliere informazioni relative agli studenti iscritti ai progetti, agli studenti che abbandonano e agli studenti che hanno concluso positivamente la procedura, agli studenti che proseguono in azienda nelle funzioni rientranti nell'ambito del ciclo al termine dei due anni dopo la fine del progetto, tra gli altri. Tali informazioni devono essere trasmesse alla Direzione Generale della Formazione Professionale del Ministero dell'Istruzione, della Cultura e dello Sport.
L'Ispettorato dell'Istruzione monitorerà lo sviluppo dei programmi di formazione sia nel centro educativo che in azienda.
Prima disposizione aggiuntiva. Follow-up della formazione e test di valutazione finale degli attestati professionali legati ai contratti di formazione e apprendistato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del regio decreto 18 gennaio 2008, n. 34, i Servizi pubblici per l'impiego, nell'ambito del monitoraggio dell'attività formativa del contratto di formazione e apprendimento, garantiscono i processi di valutazione dello sviluppo che assicurino la risultati di apprendimento definiti nelle capacità e nei criteri di valutazione di ciascuno dei moduli di formazione che includono certificati professionali.
2. I moduli formativi di cui al comma precedente, quando svolti a distanza o mediante teleformazione, in tutto o in parte, richiedono la definizione e l'espletamento di una prova finale in presenza nei termini definiti all'art. articolo 10 del regio decreto 34/2008, del 18 gennaio.
Seconda disposizione aggiuntiva. Particolarità in alcuni contratti di formazione e apprendimento.
1. Contratti di formazione e apprendimento firmati nell'ambito delle azioni e delle misure stabilite nella lettera d) dell'articolo 25.1 della Legge 56/2003, del 16 dicembre, sull'occupazione, comprese le scuole di officina, le case di lavoro e le officine di occupazione o gli altri che potranno essere approvati, rispetteranno le disposizioni del presente regio decreto, con le seguenti particolarità:
a) In conformità a quanto previsto dal comma 2 della diciannovesima disposizione aggiuntiva dello Statuto dei Lavoratori, non trovano applicazione i limiti di durata minima e massima previsti alla lettera b) dell'articolo 11.2 dello stesso Statuto dei Lavoratori. La durata dei contratti e le loro eventuali proroghe saranno adeguate alle norme che disciplinano le azioni e le misure contemplate nella presente disposizione aggiuntiva. Parimenti, per quanto riguarda il limite di durata di tali contratti, le situazioni di inabilità temporanea, rischio in gravidanza, maternità, adozione o affido, rischio in allattamento e paternità non sospendono il computo della durata del contratto.
b) Il finanziamento delle azioni formative corrispondenti a tali contratti sarà regolato dalle disposizioni normative delle azioni e delle misure previste nella presente disposizione aggiuntiva.
2. In conformità a quanto previsto dalla terza disposizione aggiuntiva della Legge 35/2010, del 17 settembre, recante misure urgenti per la riforma del mercato del lavoro, i contratti di formazione e di apprendistato stipulati con studenti lavoratori nei programmi delle Scuole Laboratorio, Case e Laboratori per l'Impiego, non contribuiranno, né saranno tutelati, a causa della contingenza della disoccupazione.
Terza disposizione aggiuntiva. Contratti di formazione e apprendimento stipulati con persone con disabilità.
I contratti di formazione e di apprendistato stipulati da aziende con persone con disabilità rispetteranno quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto dei lavoratori e dal presente regio decreto con le seguenti peculiarità:
a) Ai fini del presente regio decreto si intende per portatore di handicap colui che abbia riconosciuto un grado di invalidità pari o superiore al 33 per cento
Parimenti, i pensionati previdenziali titolari di pensione di invalidità permanente riconosciuta nel grado di invalidità totale, assoluta o grave, e i pensionati di classe passiva che hanno riconosciuto pensione di quiescenza o di quiescenza per invalidità permanente per servizio o inutilità.
L'accreditamento del grado di disabilità e, se del caso, del tipo di disabilità, sarà effettuato in conformità con le disposizioni del regio decreto 1414/2006, del 1° dicembre, che determina la considerazione delle persone con disabilità effetti della legge 51 /2003, del 2 dicembre, sulle pari opportunità, la non discriminazione e l'accessibilità universale per le persone con disabilità.
b) La durata massima del contratto può essere prorogata, previa segnalazione favorevole del Servizio pubblico per l'impiego competente, quando, in ragione della tipologia e del grado di invalidità e delle altre circostanze individuali e professionali del lavoratore, nonché delle caratteristiche della iter formativo da svolgere, il lavoratore non aveva raggiunto il livello minimo di conoscenza richiesto per svolgere la mansione, senza comunque superare i quattro anni.
c) Quando il lavoratore assunto per la formazione e l'apprendistato è una persona con disabilità psichica, la formazione può essere sostituita, in tutto o in parte, su segnalazione dei competenti Servizi pubblici per l'impiego, mediante l'espletamento di procedure riabilitative, abilitative o di adeguamento personale e sociale in un centro di formazione psicosociale o socio-occupazionale
d) Nell'elaborazione del presente regio decreto, le Amministrazioni competenti adotteranno quelle misure di adeguamento necessarie per facilitare e favorire la sottoscrizione di contratti di formazione e apprendimento con persone con disabilità e lo sviluppo delle relative attività formative.
Nei casi in cui la formazione è finalizzata al conseguimento di un titolo di formazione professionale, si applicano le disposizioni dell'articolo 41.3 e delle disposizioni dell'articolo 41.3 e della seconda disposizione aggiuntiva del regio decreto 1147/2011, del 29 luglio. Quando la formazione è finalizzata all'ottenimento di un certificato di professionalità, ai fini della realizzazione di offerte formative adattate alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, si applicano le disposizioni della seconda disposizione aggiuntiva del regio decreto 34/2008, del 18 gennaio, che disciplina certificati professionali.
I centri in cui è erogata la formazione inerente ai contratti di formazione e apprendimento previsti dall'articolo 19 avranno le condizioni che consentono l'accesso, la circolazione e la comunicazione delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di promozione dell'accessibilità e eliminazione degli ostacoli, fermi restando i ragionevoli adeguamenti che dovranno essere adottati.
Quarta disposizione aggiuntiva. Iscrizione degli studenti ai centri di formazione del sistema educativo.
Al fine di agevolare l'iscrizione dei lavoratori che sottoscrivono un contratto di formazione e apprendimento, e nei termini stabiliti dalle amministrazioni scolastiche:
a) Saranno riservati posti nei centri educativi e nell'offerta a distanza a favore di queste persone, che potranno essere offerti al resto dei gruppi se non fossero coperti un mese dopo l'inizio del corso.
b) L'iscrizione può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno.
Quinta disposizione aggiuntiva. Riferimenti ai Servizi Pubblici per l'Impiego.
Ai fini della presente norma, si intenderà che i riferimenti in essa fatti ai servizi pubblici per l'impiego competenti o corrispondenti sono al servizio pubblico per l'impiego statale nell'ambito territoriale delle città autonome di Ceuta e Melilla, e al servizio pubblico per l'impiego Servizi per l'Impiego di ciascuna delle Comunità Autonome in base al loro territorio
Prima disposizione transitoria. Contratti di formazione in vigore.
La formazione teorica dei contratti di formazione conclusi prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 10/2011, del 26 agosto, sarà disciplinata dalle norme legali o convenzionali in vigore alla data della loro conclusione.
Seconda disposizione transitoria. Scadenze per la sottoscrizione dell'accordo per l'attività formativa nel contratto di formazione e apprendimento e per l'avvio dell'attività formativa.
Nei contratti di formazione e apprendistato stipulati a partire dal 31 agosto 2011 si applicheranno i termini stabiliti dall'articolo 23, comma 2, che decorreranno dalla data di entrata in vigore del presente regio decreto.
Unico provvedimento abrogativo. Ambito di deroga regolamentare
Sono abrogate tutte le disposizioni di rango uguale o inferiore contrarie alle disposizioni del presente regio decreto, ed espressamente le seguenti:
a) Capo II, i riferimenti ai contratti di formazione contenuti nel Capo III, la seconda e la terza disposizione integrativa e la prima disposizione finale del RD 27 marzo 488/1998, che sviluppa l'articolo 11 dello Statuto dei lavoratori in materia di formazione contratti
b) l'articolo 27 del regio decreto 395/2007, del 23 marzo, che disciplina il sottosistema di formazione professionale per l'occupazione.
c) L'Ordinanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 luglio 1998, che disciplina gli aspetti formativi del contratto di formazione e la Delibera 26 ottobre 1998, della Direzione Generale dell'Istituto Nazionale per l'Impiego, con la quale il contratto di formazione viene approvato il modello e vengono impartite istruzioni per l'elaborazione e l'applicazione di tale Ordine
Primo provvedimento finale. Titolo di competenza
... del presente regio decreto sono emanati con il titolo giurisdizionale previsto dall'art
... del presente regio decreto sono emanati con il titolo giurisdizionale previsto dall'art. servizi delle comunità autonome.
... del presente regio decreto sono emanati sotto la tutela delle norme 1 e 30 dell'art. i doveri delle pubbliche autorità in materia.
Seconda disposizione finale. Facoltà di sviluppo ed esecuzione.
I responsabili dei ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'istruzione, della cultura e dello sport, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono autorizzati a emanare tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo del presente regio decreto.
Parimenti, il responsabile della Direzione generale del Servizio pubblico per l'impiego dello Stato, nell'ambito delle sue attribuzioni, ha facoltà di emanare tutte le delibere necessarie per l'applicazione del presente regio decreto.
Terza disposizione finale. Entrata in vigore.
1. Il presente regio decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale dello Stato".
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, ai contratti di formazione e di apprendistato stipulati a partire dal 31 agosto 2011 si applica quanto previsto dal presente regio decreto.
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